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Dettagli della guida

Guida regionale

In Abruzzo, regional and national regulations clearly distinguish between elevated agrivoltaic systems and ground-mounted photovoltaic installations. Elevated agrivoltaic plants are permitted on agricultural land provided that structures are raised at least 2.1 m above ground for crops and 1.3 m for livestock, ensuring the continuation of agricultural and zootechnical activities. Conversely, ground-mounted PV systems are prohibited on productive farmland, except for specific cases such as Renewable Energy Communities (CER), projects under the PNRR/PNC programmes, small-scale self-consumption installations (

Su terreni agricoli

Su terreni agricoli

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Disclaimer

Questa guida è stata redatta nel luglio 2025 utilizzando le fonti elencate nel documento. Viene fornita esclusivamente a scopo informativo e senza alcuna garanzia di accuratezza, completezza o tempestività. Il contenuto potrebbe essere obsoleto o inesatto. Gli utenti sono gli unici responsabili della verifica delle informazioni e della loro applicabilità alla propria situazione specifica. Gli autori e gli editori non si assumono alcuna responsabilità per eventuali perdite, danni o inconvenienti causati dall'affidamento a questa guida.

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Abruzzo

In Abruzzo la normativa distingue chiaramente tra agrivoltaico sospeso e fotovoltaico a terra: il primo è consentito su suolo agricolo, purché le strutture siano sopraelevate (almeno 2,1 m per colture e 1,3 m per zootecnia), garantendo la continuità delle attività agricole e zootecniche. Il secondo, invece, è vietato su terreni agricoli produttivi, salvo eccezioni legate a Comunità Energetiche Rinnovabili, PNRR/PNC, piccoli impianti per autoconsumo (

Basilicata

In Basilicata gli impianti agrivoltaici sospesi sono consentiti principalmente nelle “aree idonee” definite dai quadri normativi nazionali e regionali, a condizione che l’attività agricola possa proseguire sotto i moduli fotovoltaici. La Regione promuove l’agrivoltaico avanzato in aree marginali o a basso impatto ambientale, in coerenza con il D.Lgs. 199/2021 e il Testo Unico FER 190/2024, che vietano in generale il fotovoltaico a terra su suoli agricoli, salvo eccezioni per impianti CER, PNRR/PNC, interventi di revamping o installazioni fino a 20 kW per autoconsumo. La Basilicata sta predisponendo una propria legge dedicata all’agrivoltaico sospeso, con incentivi e procedure semplificate. Per quanto riguarda il fotovoltaico tradizionale a terra, restano forti restrizioni sui terreni agricoli, mentre vengono favoriti gli interventi su aree industriali, degradate o dismesse. Il quadro regionale (L.R. 1/2010) prevede verifiche ambientali e linee guida tecniche per l’inserimento paesaggistico. Nelle aree industriali – in particolare nelle “zone di crisi complessa” – la Regione consente impianti di grande scala, autorizzazioni semplificate e incentivi per la riconversione energetica e il revamping, posizionando la Basilicata come polo in crescita per lo sviluppo delle rinnovabili industriali.

Calabria

In Calabria l’installazione di impianti agrivoltaici sospesi su suolo agricolo è consentita solo in casi specifici, in linea con il D.Lgs. 199/2021 e il D.Lgs. 190/2024, e con la Delibera di Giunta n. 312/2025. Sono ammessi impianti legati a CER, PNRR/PNC, revamping e piccoli impianti ≤ 20 kW per autoconsumo. La Regione sta definendo le aree idonee, includendo terreni marginali o incolti, ma applica vincoli rigidi come il limite del 10 % della superficie agricola utilizzabile, oggetto di revisione. È in discussione un ampliamento per favorire tecnologie agrivoltaiche avanzate e la riconversione di aree industriali o cave dismesse. Il fotovoltaico a terra su suoli agricoli produttivi resta vietato, salvo eccezioni, mentre è incentivato su aree degradate e industriali. La normativa regionale recepisce quella nazionale e prevede iter VIA semplificati solo per aree non agricole. Nelle zone industriali, invece, il fotovoltaico è pienamente ammesso con autorizzazioni più rapide e bandi dedicati (es. Fondo FEERI 2025), in coerenza con gli obiettivi di transizione energetica e decarbonizzazione produttiva.

Campania

In Campania l’installazione di impianti agrivoltaici sospesi su suolo agricolo è consentita nel rispetto delle normative nazionali e regionali che definiscono le aree idonee e i criteri di compatibilità ambientale e agronomica. La legge nazionale vieta gli impianti fotovoltaici a terra su terreni agricoli, ma ammette eccezioni per impianti sospesi, Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), interventi di revamping e piccoli impianti per autoconsumo fino a 20 kW. Le aree idonee comprendono zone prossime alle infrastrutture, ex cave, siti industriali e aree degradate, mentre restano escluse quelle protette o di elevato valore agricolo. La Regione ha emanato linee tecnico-agronomiche specifiche (DRD 162/2024) che fissano l’altezza minima da terra — 2,1 m per le colture e 1,3 m per la zootecnia — e promuovono l’agrivoltaico avanzato attraverso incentivi e procedure semplificate. Gli impianti fotovoltaici a terra restano vietati sui suoli agricoli produttivi, salvo le eccezioni previste, ma i Comuni non possono imporre divieti generali, come confermato dal TAR Campania (sentenza n. 881/2025). L’installazione è invece incoraggiata su aree industriali, marginali o degradate, dove sono previsti iter autorizzativi più snelli. Si attendono aggiornamenti sulle definizioni di “aree idonee” per includere ulteriori suoli marginali e bilanciare la crescita delle rinnovabili con la tutela dell’agricoltura.

Emilia Romagna

In Emilia-Romagna gli impianti agrivoltaici sospesi sono ammessi esclusivamente su superfici agricole con specifiche restrizioni, in particolare su terreni con colture certificate, dove la tecnologia avanzata consente la continuità delle coltivazioni e la coesistenza con la produzione di energia. La proiezione a terra delle strutture non può superare il 10% del terreno disponibile. Gli impianti sono autorizzati anche su aree agricole non certificate o marginali, purché garantiscano la compatibilità con le pratiche agricole e la meccanizzazione. La normativa nazionale (D.Lgs. 199/2021, DL 63/2024, Decreto MASE 21 giugno 2024) vieta il fotovoltaico a terra su suolo agricolo, salvo eccezioni, e consente solo l’agrivoltaico sospeso avanzato in presenza di colture. La Regione integra tali norme con la DGR 693/2024 e la nuova legge sulle aree idonee (maggio 2025), che introduce criteri rigorosi per la tutela del suolo agricolo, la definizione delle zone prioritarie e la promozione dell’agrivoltaico avanzato. Gli impianti fotovoltaici a terra restano vietati sui terreni agricoli produttivi, con eccezioni per CER, PNRR/PNC, revamping e piccoli impianti ≤20 kW. Sono invece pienamente consentiti su aree industriali, ex cave e discariche, dove la Regione semplifica gli iter e incentiva la rigenerazione delle superfici degradate, concentrando qui la nuova capacità fotovoltaica regionale.

Friuli Venezia Giulia

In Friuli Venezia Giulia gli impianti agrivoltaici sospesi possono essere installati solo su terreni che rispettano requisiti stringenti stabiliti dalla normativa nazionale e regionale. Sono considerate idonee principalmente le superfici agricole quando l’impianto è di tipologia avanzata e sospesa, in grado di garantire la piena produttività agricola sottostante. Sono ammesse inoltre aree industriali, ex cave, zone degradate e terreni agricoli marginali, ma solo in casi specifici (CER, PNRR/PNC, revamping, autoconsumo ≤20 kW). Le specifiche tecniche richiedono un’altezza minima dal suolo, strutture trasparenti e un monitoraggio agronomico annuale. Il quadro nazionale (D.Lgs. 199/2021, Decreto MASE 22 febbraio 2024) vieta il fotovoltaico a terra su suolo agricolo, salvo eccezioni limitate, e definisce l’“agrivoltaico avanzato” come sistema capace di mantenere almeno il 70% della resa agricola e di consentire la meccanizzazione delle operazioni. A livello regionale, la Legge n. 2 del 4 marzo 2025 rafforza tali principi limitando il fotovoltaico a terra su suolo agricolo a un massimo del 3% della superficie agricola comunale e imponendo fasce di rispetto attorno agli impianti. Gli impianti agrivoltaici sospesi sono esenti da limiti quantitativi ma devono rispettare criteri di compatibilità paesaggistica e agronomica. Il fotovoltaico a terra è invece prioritariamente destinato ad aree industriali, commerciali o degradate, dove la Regione prevede procedure autorizzative semplificate e incentivi per la riqualificazione dei siti compromessi. La strategia regionale promuove esplicitamente lo sviluppo delle rinnovabili su aree industriali e infrastrutturate, evitando il consumo di suolo agricolo produttivo.

Lazio

Nel Lazio gli impianti agrivoltaici sospesi sono consentiti su suolo agricolo e sono chiaramente distinti dalle restrizioni applicate agli impianti fotovoltaici a terra. La normativa nazionale (D.L. 63/2024, convertito in L. 101/2024) vieta il fotovoltaico a terra su terreni agricoli produttivi, ma consente gli impianti “agrivoltaici” – inclusi quelli sospesi – purché garantiscano la reale coesistenza tra produzione agricola ed energetica. Le linee guida regionali (DGR 390/2022) definiscono le aree idonee e non idonee, imponendo il rispetto delle vocazioni agricole e paesaggistiche locali. Le principali eccezioni riguardano impianti agrivoltaici avanzati, progetti CER, iniziative PNRR/PNC, interventi di revamping e piccoli impianti per autoconsumo ≤20 kW. Gli impianti oltre determinate soglie sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Sono in corso evoluzioni normative: il TAR Lazio (sentenza n. 9155/2025) ha annullato parzialmente il “Decreto Aree Idonee” 2024, imponendo al Ministero di rivedere i criteri nazionali per la classificazione delle aree idonee. Le future riforme dovrebbero ampliare la definizione di aree marginali o degradate (es. cave, aree industriali dismesse, terreni con colture certificate), riconoscendole come prioritarie per l’agrivoltaico avanzato. Il fotovoltaico a terra su suolo agricolo resta vietato, salvo le limitate eccezioni nazionali, mentre sono autorizzati e agevolati gli impianti su aree industriali, degradate o bonificate, con iter semplificati. La Regione applica in modo rigoroso il quadro nazionale, ma aggiornerà il Piano Energetico Regionale e le proprie linee guida per recepire le nuove regole nazionali e promuovere le tecnologie agrivoltaiche innovative.

Liguria

In Liguria l’installazione di impianti agrivoltaici sospesi su suolo agricolo è consentita nel rispetto della normativa nazionale (D.Lgs. 199/2021 e D.M. 22 dicembre 2023) e dei decreti sulle “aree idonee”. Queste disposizioni permettono impianti fotovoltaici, inclusi quelli sospesi, solo se rientrano nella categoria di agrivoltaico avanzato, ossia in grado di garantire la continuità delle attività agricole e un impatto ambientale minimo. Le aree idonee escludono i terreni soggetti a vincoli paesaggistici, idrogeologici o ambientali e richiedono distanze minime dai beni culturali. Sono ammessi progetti promossi da imprese agricole, cooperative o consorzi, oltre a quelli legati a CER, PNRR/PNC e piccoli impianti per autoconsumo ≤20 kW. La Regione si conforma alle norme nazionali senza introdurre ulteriori restrizioni e offre strumenti online per la gestione semplificata delle autorizzazioni. Sono attesi aggiornamenti normativi che estenderanno l’idoneità anche a terreni agricoli marginali o abbandonati, introdurranno ulteriori semplificazioni digitali e recepiranno la direttiva europea RED III. Sono previsti incentivi per impianti agrivoltaici avanzati che integrano produzione agricola ed energetica. Il fotovoltaico a terra su suolo agricolo resta vietato dal Decreto Agricoltura (D.L. 63/2024, L. 101/2024), salvo eccezioni per revamping, PNRR/PNC, CER e aree compromesse o dismesse (cave, discariche). Le aree industriali, invece, sono pienamente autorizzate per l’installazione di impianti fotovoltaici. La Liguria promuove tali interventi attraverso iter semplificati (PAS o AU), incentivi per l’autoconsumo e la riqualificazione di siti industriali dismessi. Le prossime riforme legate alla direttiva RED III dovrebbero ulteriormente snellire le procedure e favorire la diffusione delle rinnovabili su aree industriali e infrastrutturali.

Lombardia

In Lombardia gli impianti agrivoltaici sospesi su suolo agricolo sono consentiti nel rispetto della normativa nazionale, che vieta i nuovi impianti fotovoltaici tradizionali a terra ma ammette eccezioni per CER, PNRR/PNC, revamping, piccoli impianti ≤20 kW e progetti già autorizzati. Le aree idonee seguono i criteri del D.Lgs. 199/2021: la Regione ha sospeso le proprie restrizioni aggiuntive dopo la sentenza del TAR e si è riallineata al quadro statale. Sono in corso aggiornamenti legislativi che potrebbero ampliare le aree idonee anche a ex cave, discariche e aree marginali, con semplificazioni per l’agrivoltaico avanzato. Gli impianti sospesi devono rispettare specifiche tecniche (altezza minima 1,3–2,1 m, mantenimento dell’attività agricola per 20 anni) e sono incentivati se certificano la doppia produzione agro-energetica. Il fotovoltaico a terra su suolo agricolo resta vietato, salvo eccezioni. Le aree industriali e degradate sono invece riconosciute come “idonee”, con iter semplificati e incentivi. Il nuovo PdL “Aree Idonee FER” e la L.R. 8/2025 definiscono criteri stringenti per proteggere il suolo agricolo produttivo, favorendo il riuso di superfici industriali dismesse e la rigenerazione energetica dei brownfield. In ambito industriale, la Regione promuove installazioni per autoconsumo e progetti CER, con autorizzazioni semplificate (PAS, AU) e accesso a fondi FER2 e PNRR. Lombardia si conferma una delle regioni più avanzate nel recepire il quadro nazionale e nel bilanciare tutela agricola e sviluppo fotovoltaico.

Marche

Nelle Marche gli impianti agrivoltaici sospesi possono essere realizzati su suolo agricolo solo nel rispetto di vincoli tecnici e ambientali specifici. Sono ammessi esclusivamente sistemi “avanzati” che garantiscano la continuità dell’attività agricola e non compromettano le colture sottostanti. La normativa nazionale (D.Lgs. 199/2021, D.M. 21 giugno 2024) individua le “aree idonee” – come terreni marginali, aree industriali dismesse e cave – ed esclude zone di pregio agricolo o ambientale. La Regione Marche, con la L.R. 4/2024, ha istituito un registro delle superfici interessate e prevede la trasmissione obbligatoria delle autorizzazioni da parte di Comuni e Province. Sono previste deroghe per impianti PNRR/PNC, CER, revamping e piccoli impianti per autoconsumo, purché sospesi. Si stanno inoltre predisponendo linee guida tecniche per favorire l’agrivoltaico avanzato e semplificazioni procedurali. Il fotovoltaico a terra è vietato sui terreni agricoli, salvo eccezioni previste dal Decreto Agricoltura 2024 (DL 63/2024) e dal D.Lgs. 199/2021. Le aree industriali, cave, discariche e siti degradati sono invece pienamente idonei, con iter semplificati. La L.R. 4/2024 distingue formalmente le aree idonee da quelle non idonee e impone, per grandi impianti su suolo agricolo, un vincolo di asservimento pari a 10 volte la superficie occupata. Per i terreni industriali, artigianali e logistici, attivi o dismessi, l’installazione di impianti fotovoltaici è esplicitamente consentita, con procedure agevolate (PAS o AU) e vincoli paesaggistici ridotti. Le Marche si allineano così al D.Lgs. 199/2021 e al D.M. Aree Idonee 2024, concentrando lo sviluppo fotovoltaico su superfici industriali e degradate, in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione e tutela del suolo agricolo.

Molise

In Molise l’installazione di impianti fotovoltaici a terra su suolo agricolo è generalmente vietata, salvo le eccezioni previste dalla normativa nazionale — come le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), i progetti finanziati da PNRR/PNC, gli interventi di revamping e i piccoli impianti per autoconsumo fino a 20 kW. La Regione sta procedendo alla mappatura delle “aree idonee” e “non idonee” secondo il D.Lgs. 199/2021 e il D.M. 21 giugno 2024, con l’obiettivo di bilanciare lo sviluppo delle fonti rinnovabili e la tutela del suolo agricolo. Sono previsti futuri aggiornamenti normativi per favorire l’utilizzo di terreni marginali o degradati e promuovere l’adozione di impianti agrivoltaici sospesi, ritenuti più sostenibili e compatibili con l’attività agricola. Le politiche regionali dovrebbero includere incentivi e procedure autorizzative semplificate per tali tecnologie. La normativa nazionale (D.Lgs. 199/2021, D.L. 63/2024) vieta il fotovoltaico a terra su suoli agricoli ma individua come “aree idonee” quelle entro 500 metri da zone industriali, cave o discariche, in assenza di vincoli paesaggistici o culturali. È inoltre riconosciuto l’agrivoltaico sospeso come modello di doppio uso sostenibile del suolo. A livello regionale, il Molise non ha ancora adottato una legge specifica sulle “aree idonee”, ma la Giunta sta predisponendo un provvedimento che definisca criteri e procedure. Attualmente si applicano le norme nazionali, confermate anche dalla giurisprudenza (TAR Molise 2025), che ribadisce la prevalenza della disciplina statale su regolamenti locali più restrittivi. Le aree industriali, degradate o dismesse sono considerate prioritarie per nuovi impianti fotovoltaici, beneficiando di iter autorizzativi semplificati e incentivi mirati. Il futuro quadro regionale punterà alla transizione energetica attraverso il riutilizzo di superfici non agricole, evitando impatti sui terreni agricoli produttivi.

Piemonte

In Piemonte l’installazione di impianti fotovoltaici a terra su suolo agricolo è vietata nelle aree di elevato interesse agronomico, comprese quelle con produzioni DOP, IGP, DOC e DOCG, o classificate in I e II classe di capacità d’uso del suolo. Su tali terreni è ammesso esclusivamente l’agrivoltaico sospeso, a condizione che venga mantenuto almeno il 70% della produttività agricola media degli ultimi cinque anni. Il D.Lgs. 199/2021 e il D.L. 63/2024 confermano il divieto nazionale per gli impianti a terra su suolo agricolo, salvo eccezioni per CER, progetti PNRR/PNC, revamping e piccoli impianti ≤20 kW per autoconsumo. Il D.M. 21 giugno 2024 (“Aree Idonee”) assegna alle Regioni il compito di individuare e aggiornare le zone autorizzabili. Le delibere regionali piemontesi del 2023 hanno introdotto vincoli stringenti, successivamente parzialmente annullati dal Consiglio di Stato nel 2025, riaprendo il dibattito sul bilanciamento tra tutela delle produzioni agricole di pregio e sviluppo delle rinnovabili. È prevista la revisione della disciplina per includere aree marginali, cave, siti industriali dismessi e superfici degradate tra le aree idonee. In ambito industriale, il fotovoltaico è pienamente consentito: le aree produttive sono classificate come idonee ex lege e soggette a iter semplificati (PAS o AU). La Regione promuove interventi di autoconsumo e CER su siti industriali e degradati, con possibili incentivi futuri e integrazione con progetti di rigenerazione urbana ed energetica.

Puglia

In Puglia gli impianti agrivoltaici sospesi sono autorizzabili principalmente su terreni agricoli non esclusi dalla normativa nazionale, in conformità al D.Lgs. 199/2021. Sono previste eccezioni per progetti appartenenti a Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), iniziative finanziate dal PNRR/PNC, interventi di revamping di impianti esistenti e piccoli impianti per autoconsumo fino a 20 kW. La Regione distingue le aree idonee da quelle escluse sulla base di criteri agronomici, ambientali e paesaggistici, con particolare tutela per i terreni agricoli di pregio e le colture certificate (DOP, IGP). Le procedure autorizzative regionali integrano le linee guida nazionali, garantendo la continuità dell’attività agricola e pastorale sotto le strutture sospese. Gli aggiornamenti normativi in corso mirano ad ampliare l’idoneità anche a terreni marginali o degradati e a promuovere impianti agrivoltaici avanzati, inclusi sistemi floating PV, sostenuti da incentivi e iter autorizzativi semplificati. La D.G.R. 933/2025 introduce bandi dedicati all’agrivoltaico avanzato e prevede il monitoraggio agronomico obbligatorio per verificare la continuità produttiva delle colture. Gli impianti fotovoltaici a terra su suolo agricolo restano fortemente limitati. Le leggi nazionali e regionali li consentono solo in casi specifici (CER, PNRR/PNC, revamping, ≤20 kW). La Regione favorisce installazioni su terreni non produttivi o compromessi — come cave, aree industriali dismesse o brownfield — con valutazioni caso per caso sotto il profilo paesaggistico e ambientale. Le aree industriali e degradate sono pienamente prioritarie per lo sviluppo fotovoltaico. Le politiche regionali promuovono il repowering, l’autoconsumo e le comunità energetiche rinnovabili su siti industriali, sostenuti da procedure semplificate (PAS, AU) e misure di mitigazione ambientale. Il quadro normativo pugliese punta quindi a conciliare la tutela del suolo agricolo con l’espansione delle energie rinnovabili, concentrando la nuova capacità fotovoltaica su aree industriali e marginali.

Sardegna

In Sardegna la normativa nazionale vieta in generale gli impianti fotovoltaici a terra su suolo agricolo, salvo eccezioni per progetti PNRR/PNC, Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), revamping e piccoli impianti ≤20 kW per autoconsumo. La Regione ha approvato la Legge n. 20/2024 che definisce aree idonee e non idonee, ma l’applicazione è attualmente sospesa per contenzioso con lo Stato, poiché la norma regionale ha escluso gran parte del territorio rendendo di fatto inattuabile l’installazione. In attesa delle decisioni della Corte Costituzionale, il Ministero dell’Ambiente continua a rilasciare autorizzazioni applicando solo i criteri nazionali. Sono previste modifiche per favorire l’agrivoltaico sospeso su terreni marginali e aree degradate, con linee guida regionali per la pianificazione locale e per la collaborazione con i Comuni. È in discussione una revisione del Decreto Aree Idonee per conciliare tutela paesaggistica e sviluppo rinnovabile. Gli impianti fotovoltaici su aree industriali, artigianali e di servizio sono pienamente consentiti e rappresentano la priorità regionale: la Sardegna ha aumentato il limite di copertura del suolo dal 10% al 20%, estendibile fino al 35%, e ha previsto procedure autorizzative semplificate (PAS, AU) e incentivi dedicati. Le aree industriali dismesse, ex cave e zone compromesse sono considerate strategiche per lo sviluppo FER e beneficiarie di programmi regionali e fondi per la transizione energetica.

Sicilia

In Sicilia gli impianti agrivoltaici sospesi possono essere installati su terreni agricoli coltivati, tetti di fabbricati rurali, tettoie o superfici cementificate, con l’esclusione delle aree naturali e delle zone con vegetazione autoctona. Il Decreto Dirigenziale n. 1545/2025 stabilisce che almeno il 70% del terreno resti coltivabile e che la copertura dei moduli non superi il 40% della superficie agricola utilizzata. L’altezza minima dei pannelli è fissata a 2,1 metri per le colture e 1,3 metri per le attività zootecniche, al fine di garantire la continuità delle lavorazioni agricole. Le eccezioni previste dalla normativa nazionale (D.L. 63/2024, L. 101/2024) consentono l’agrivoltaico sospeso, le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), i progetti PNRR/PNC e gli interventi di revamping. Sono in corso aggiornamenti per ampliare le aree idonee, in particolare quelle agricole marginali, e per promuovere impianti agrivoltaici avanzati che integrino produzione agricola ed energia rinnovabile. Le linee guida regionali sono state aggiornate per allinearsi alle direttive ministeriali e semplificare gli iter autorizzativi, anche per progetti su aree degradate o industriali. Gli impianti fotovoltaici a terra restano vietati sui terreni agricoli produttivi, salvo le eccezioni nazionali (CER, PNRR/PNC, revamping, ≤20 kW per autoconsumo). La Regione distingue chiaramente tra aree idonee (industriali, dismesse o degradate) e aree escluse (terreni agricoli attivi), mantenendo una forte tutela della produttività agricola. Per le aree industriali e non agricole sono previsti iter semplificati, in particolare tramite le procedure PAS o PAUR. Le aree industriali sono pienamente autorizzate per lo sviluppo fotovoltaico. La Sicilia favorisce l’installazione su siti industriali dismessi, ex cave e aree compromesse tramite incentivi regionali e procedure accelerate. Le politiche regionali mirano a concentrare lo sviluppo delle rinnovabili su suoli non agricoli, in coerenza con gli obiettivi PNIEC e PNRR al 2030, garantendo al contempo la tutela del suolo agricolo produttivo.

Toscana

In Toscana l’installazione di impianti agrivoltaici sospesi è consentita su terreni agricoli individuati come idonei dagli strumenti di pianificazione regionale e comunale, con regole molto restrittive. Gli impianti possono essere realizzati solo da imprenditori agricoli professionali, non possono superare i 5 MW di potenza né occupare più del 20% della superficie produttiva aziendale. È esclusa l’installazione su suoli di pregio (DOC, DOCG, DOP olio EVO, classi di suoli 1 e 2) e su aree sottoposte a vincoli paesaggistici o ambientali. I Comuni partecipano alla localizzazione e alla revisione periodica delle aree idonee. Sono in corso aggiornamenti normativi per ampliare l’agrivoltaico anche a terreni marginali, promuovere tecnologie avanzate e accelerare le autorizzazioni. La Regione prepara bandi e linee guida dedicate, con attenzione alla compatibilità agricola e al doppio uso del suolo. Il fotovoltaico a terra resta vietato su suolo agricolo, salvo eccezioni nazionali (CER, PNRR/PNC, revamping, ≤20 kW). Le aree industriali, cave esaurite e superfici degradate sono invece considerate idonee, con iter semplificati (PAS, AU) e minori vincoli. La Legge Regionale 28/2025 integra il quadro nazionale e assegna ai Comuni la gestione delle aree idonee, con particolare attenzione alla tutela paesaggistica (fasce di rispetto ≥300 m, aree UNESCO, riserve naturali). Per le aree industriali la Regione incentiva l’uso di siti dismessi o degradati, semplificando le autorizzazioni e promuovendo bandi per impianti FER. La pianificazione è coordinata con gli obiettivi PNIEC 2030, puntando a una transizione energetica basata sul riuso delle aree produttive e sulla salvaguardia del suolo agricolo.

Trentino Alto Adige

In Trentino-Alto Adige l’installazione di impianti agrivoltaici sospesi è consentita solo in presenza di condizioni tecniche e normative rigorose. Gli impianti devono garantire la continuità dell’attività agricola senza compromettere la coltivazione, utilizzando strutture sopraelevate e facilmente rimovibili. Sono ammessi principalmente se promossi da imprenditori agricoli o inseriti in progetti di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), PNRR/PNC, revamping e piccoli impianti ≤20 kW per autoconsumo. È obbligatoria una relazione agronomica asseverata che dimostri il mantenimento della produttività agricola. Il fotovoltaico a terra su suolo agricolo resta vietato, salvo le eccezioni previste, e soggetto a vincoli paesaggistici e urbanistici provinciali molto stringenti. Le Province di Trento e Bolzano applicano criteri specifici per la tutela dei paesaggi rurali e delle produzioni tipiche, come vigneti e frutteti. A livello nazionale (D.Lgs. 199/2021 e DM 22/12/2023), è consentito solo l’agrivoltaico avanzato, che prevede monitoraggio agronomico, altezza minima e trasparenza dei moduli per favorire la fotosintesi. Il DM “Aree idonee” stabilisce parametri tecnici e richiede documentazione agronomica per accedere agli incentivi. Le Province autonome prevedono inoltre incentivi per impianti fotovoltaici su aree marginali, industriali o degradate, mentre l’agrivoltaico sospeso resta subordinato a valutazioni paesaggistiche e VIA. Per i terreni industriali e produttivi, il fotovoltaico è pienamente autorizzato: la L.P. 4/2022 consente impianti fino a 50 kW con PAS e oltre tale soglia con Autorizzazione Integrata (AIE). È richiesta la reversibilità delle installazioni, l’assenza di fondazioni permanenti e il rispetto di distanze e altezze definite. Sono previste ulteriori semplificazioni e incentivi per impianti su aree industriali, cave e discariche dismesse, con contributi fino al 40% e priorità ai progetti per l’autoconsumo e la transizione energetica nel settore produttivo.

Umbria

In Umbria l’installazione di impianti agrivoltaici sospesi su suolo agricolo è consentita esclusivamente nelle aree dichiarate “idonee” secondo la normativa nazionale e regionale, con l’obbligo di garantire la continuità della produzione agricola. Sono esclusi i terreni soggetti a vincoli paesaggistici o ambientali, salvo eccezioni per CER, PNRR/PNC, revamping e piccoli impianti ≤20 kW per autoconsumo. La nuova legge regionale (DGR 165/2025) introduce criteri più rigidi: iter semplificati solo nelle aree idonee e maggiore rischio di rigetto in quelle escluse. L’autorizzazione avviene tramite AU o PAS, a seconda della taglia e della localizzazione. Sono in corso aggiornamenti per ampliare le aree idonee e includere terreni marginali o abbandonati. L’agrivoltaico avanzato è incentivato con priorità per progetti che mantengono la produttività agricola e integrano tecnologie innovative. Per gli impianti fotovoltaici a terra, la Regione limita l’occupazione a un massimo del 3% della superficie agricola comunale e vieta installazioni in aree di pregio (UNESCO, fascia olivata Assisi-Spoleto). Restano consentiti solo progetti CER, PNRR/PNC, revamping e ≤20 kW. Le aree industriali, cave e siti degradati sono invece classificate come prioritarie, con iter semplificati. Il TAR Umbria (sentenza 473/2024) ha confermato che, su terreni industriali, l’installazione di fotovoltaico non richiede permessi edilizi, essendo equiparata a manutenzione ordinaria. I limiti percentuali regionali (50–70%) sono stati superati per allinearsi al D.Lgs. 199/2021 e al DM 21/06/2024. La Regione si sta adeguando al quadro nazionale, che assegna piena priorità al fotovoltaico su aree industriali e degradate, con l’obiettivo di accelerare la transizione energetica senza compromettere il suolo agricolo.

Valle d'Aosta

In Valle d’Aosta l’installazione di impianti agrivoltaici sospesi su suolo agricolo è consentita secondo la normativa nazionale e le regole operative del GSE, purché sia garantita la continuità dell’attività agricola o pastorale. È richiesto che almeno il 70% della superficie rimanga coltivabile o pascolabile, con moduli sopraelevati (≥2,1 m per colture, ≥1,3 m per allevamento) e monitoraggio agronomico obbligatorio. Gli impianti fotovoltaici a terra restano vietati, salvo le eccezioni per CER, PNRR/PNC, revamping e piccoli impianti ≤20 kW. Sono in corso discussioni per ampliare le aree ammissibili, includendo terreni marginali o degradati (come ex cave) e per semplificare le procedure autorizzative. La Regione prevede linee guida dedicate e progetti pilota, in particolare per aree con colture tipiche o vincoli paesaggistici elevati, come la viticoltura eroica. La normativa regionale recepisce il quadro nazionale (D.Lgs. 199/2021, DL 13/2024, DM Agrivoltaico 2024) e può introdurre ulteriori criteri paesaggistici o agronomici. Gli impianti possono essere autorizzati anche su aree industriali dismesse o degradate, con iter semplificato. Per il fotovoltaico a terra, la Valle d’Aosta vieta espressamente nuove installazioni su suolo agricolo, consentendole solo su tetti, parcheggi, aree bonificate o entro 500 m da zone industriali, purché prive di vincoli. Le priorità regionali riguardano le superfici già antropizzate, industriali, ex cave e parcheggi, mentre le richieste su aree agricole vengono valutate caso per caso ma restano fortemente limitate. Le aree industriali sono classificate come “idonee” per il fotovoltaico a terra, con procedure semplificate e incentivi per il riutilizzo di siti dismessi e degradati. La Regione pubblica bandi dedicati per impianti FER in tali zone e promuove l’allineamento con la direttiva RED III per accelerare le autorizzazioni e favorire la transizione energetica su suoli non agricoli.

Veneto

In Veneto gli impianti agrivoltaici sospesi possono essere installati esclusivamente su terreni agricoli, a condizione che sia garantita la continuità delle attività agricole o pastorali. Il richiedente (impresa o imprenditore agricolo) deve presentare una relazione agronomica dettagliata, comprensiva di sistemi di monitoraggio per dimostrare la produttività e la conformità all’art. 2135 del Codice Civile. La Legge Regionale 17/2022 (come modificata dalla L.R. 27/2024) rafforza tale obbligo, imponendo che gli impianti preservino il pieno utilizzo agricolo del suolo. I terreni agricoli di elevato pregio, individuati dalle autorità provinciali, sono esclusi; le aree idonee e non idonee vengono definite in base a criteri agronomici e paesaggistici. Sono previsti aggiornamenti normativi in seguito al D.Lgs. 190/2024 (“Testo Unico FER”), che perfezioneranno la classificazione delle aree idonee e potranno semplificare le procedure per gli impianti agrivoltaici avanzati integrati con l’attività agricola. Gli incentivi regionali daranno priorità ai progetti che dimostrano un effettivo duplice beneficio agricolo ed energetico. A livello nazionale, il D.Lgs. 199/2021 e il D.L. 63/2024 mantengono il divieto generale di installare impianti fotovoltaici a terra su suolo agricolo, salvo eccezioni per Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), progetti PNRR/PNC, interventi di revamping e piccoli impianti ≤20 kW. Il prossimo “Decreto Aree Idonee” uniformerà ulteriormente i criteri autorizzativi tra le Regioni. A livello regionale, il Veneto dispone di competenza esclusiva per l’autorizzazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici fino a 300 MW e può emanare rapidamente decreti attuativi. Le misure più recenti privilegiano i progetti pienamente integrati con l’attività agricola, introducono verifiche ex post sulla produttività colturale e limitano l’accesso a operatori speculativi. Gli impianti fotovoltaici a terra restano vietati su suolo agricolo, ma sono pienamente autorizzati su aree industriali e degradate, riconosciute come “idonee” sia dalla normativa nazionale che regionale. Il Decreto Regionale n. 8/2025 semplifica le procedure autorizzative (PAS, AU) per siti industriali, cave e discariche, mentre gli incentivi sostengono interventi di repowering, progetti CER e la rigenerazione energetica su aree non agricole.

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